Nuovo Regolamento Formazione Professionale Continua
Gentile Iscritto,
Ti informo che dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il Nuovo Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Il Regolamento, che sostituisce integralmente il testo precedente, introduce una serie di novità volte a:
- Rendere la formazione professionale continua più coerente con l'evoluzione normativa.
- Rafforzare le tutele in materia di pari opportunità.
- Prevedere, tra le cause di esonero, quella per anzianità, riservata agli iscritti che abbiano o compiano 65 anni nel triennio formativo, quale riconoscimento della lunga esperienza professionale acquisita.
Di seguito le modifiche più significative introdotte dal nuovo Regolamento:
- Art. 5 - Inseriti i crediti obbligatori nella materia delle “pari opportunità”, in linea con i principi di uguaglianza e inclusione.
- Art. 6 - Previsto l'esonero totale dall'obbligo formativo per gli iscritti che abbiano o compiano 65 anni nel triennio formativo, come riconoscimento della lunga esperienza professionale. È importante ricordare che l'esonero dalla formazione riguarda solo quella prevista dal CNDCEC e non si applica invece alla formazione necessaria per iscriversi o mantenere l'iscrizione in registri esterni, come ad esempio il Registro dei Revisori Legali. Tuttavia, per quanto riguarda questo tipo di formazione, il documento prevede che il Consiglio Nazionale possa stabilire criteri di equipollenza.
- Art. 7 - Aggiornata la disciplina dell'equipollenza per adeguarla alle più recenti normative.
- Art. 8 - Introdotta una nuova causa di esonero per favorire la conciliazione vita-lavoro e il sostegno alla genitorialità: riduzione di 45 crediti da fruire tra il primo e il sesto anno di età del figlio, da parte di uno o entrambi i genitori.
- Art. 9 - Rafforzato il potere di vigilanza del Consiglio Nazionale, che potrà richiedere copia degli attestati e della documentazione relativa alla partecipazione agli eventi.
- Art. 16 - Le limitazioni per l'acquisizione dei crediti da attività formative particolari passano da base annuale a triennale.
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Cordiali Saluti
La Segreteria
O.D.C.E.C. Brindisi